In sede di conversione del Decreto crescita è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, non è oggetto di sanzione.
Di fatto, quindi, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
Per le locazioni brevi sono state, invece, introdotte regole più rigorose. In particolare è stato istituito il codice identificativo unico nazionale da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Isbn: 2499-5800