Le disposizioni che disciplinano gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento attribuiscono all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza la facoltà di predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
L’istituto potrà riscontrare un proficuo utilizzo in quanto il legislatore confermi l’esonero dalla soggezione alla azione revocatoria degli atti esecutivi e la esenzione dai reati di bancarotta.
Il piano di risanamento deve essere attestato da un professionista indipendente deve certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Giuseppe Leogrande
Avvocato del foro di Bologna – Studio Maffei Alberti e associati
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
1. Premessa
2. Le principali tematiche di sistema affrontate dalla giurisprudenza
3. I piani attestati di risanamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
4. Considerazioni conclusive
5. Appendice normativa
Isbn: 2612-4785