Alla vigilia della tanto attesa riforma della Legge Fallimentare, ancora introdotta dal legislatore nel 1942, abbiamo ritenuto opportuno, forse prendendo proprio spunto dalla novità più rilevante della Riforma, rappresentata dalle “procedure d’allerta”, allertare i lettori su una considerazione preliminare.
Per quanto il legislatore abbia opportunamente differito l’entrata in vigore della Riforma di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (intervenuta in data 14 febbraio 2019) e si sia riservato un termine di 24 mesi per gli (attesi) emendamenti (con D.L. 871/2018), alcune disposizioni, ricomprese nel corpo normativo della riforma, prendono efficacia immediata, ad esito della pubblicazione del Decreto Legislativo.
Alcune norme hanno un carattere meramente processuale altre incidono invece sul piano sostanziale. Tra queste ultime si riscontrano disposizioni volte a predisporre le condizioni ottimali per poter dare applicazione alla Riforma e, in particolare, proprio alle procedure di allerta (mi riferisco alle norme in materia di riassetto organizzativo dell’impresa e a quelle relative alla certificazione dei debiti fiscali e tributari), ovvero norme volte a superare diatribe giurisprudenziali ultra ventennali (la determinazione del danno nelle azioni di responsabilità), o norme volte ad incrementare la tutela dell’acquirente di proprietà immobiliari da costruire, nel caso in cui la parte venditrice sia successivamente sottoposta a procedura di crisi o di insolvenza.
Infine alcune norme riguardano l’istituzione dell’Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.
Tutte queste norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo.
1. Introduzione
2. La nuova individuazione del tribunale competente a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e di tutte le controversie che ne derivano relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese
2.1 La nuova competenza in capo al tribunale sede delle sezioni specializzate.
2.2 L’individuazione del Tribunale competente sulla base del centro degli interessi principali.
2.3 Alcuni problemi di carattere interpretativo. 1
2.4 La competenza a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza relativi a gruppi di imprese di rilevante dimensione.
3. Le certificazione dei debiti fiscali e tributari
4. L’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.
5. Le spese di giustizia nel fallimento revocato.
6. Le norme relative all’assetto organizzativo dell’impresa ed alla nomina degli organi di controllo.
6.1 La necessaria istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
6.2 Gli “Assetti organizzativi societari” di cui all’art. 377 CCI.
6.3 I nuovi limiti di nomina degli organi di controllo.
7. La responsabilità degli amministratori.
8. Le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
Appendice normativa di riferimento
Isbn: 9788868057602