L’articolo 5 del D.L. 193/2016 conv. con modif. in L. 225/2016 ha ampliato la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” entro gli stessi termini previsti per l’invio della dichiarazione integrativa a “sfavore” (cioè entro i termini di “prescrizione” dell’annualità).
La dichiarazione integrativa a favore può quindi essere presentata nel termine breve ovvero nel termine “lungo” (oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo).
In quest'ultimo caso al fine di recuperare il maggior credito vi è l’obbligo di compilazione del quadro DI nella dichiarazione presentata per il periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Isbn: 2499-5800