L’art. 108, comma 2, secondo e terzo periodo, del DPR 917/86, prevede che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità.
Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 147/2015 dal 1° Gennaio 2016, la congruità delle spese di rappresentanza sostenute si ritiene rispettata considerando i seguenti limiti, diversificati in relazione all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi:
Ai fini del computo non si considerano, le spese relative alla distribuzione o erogazione gratuita di beni di valore unitario inferiore a 50 euro.
Isbn: 2499-5800