All’accordo di composizione della crisi possono accedere sia il consumatore finale, sia tutti gli altri soggetti ammessi alle procedure della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012.
A questa procedura si applicano le disposizioni comuni previste dagli artt. 6-7-8-9 e le disposizioni specifiche previste dagli artt. 10-11-12.
Nel decreto legislativo di riforma, la procedura, avente caratteristiche simili, è identificata dal “concordato minore”, che però contiene diverse differenze rispetto all’attuale accordo.
Isbn: 2499-5800