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Cass. civ., sez. Lav., 10 dicembre 2018, n. 31872
In tema di licenziamento collettivo, una eventuale divergenza del numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e comunicazione finale non costituisce di per sé ragione di illegittimità della risoluzione del singolo rapporto di lavoro, potendo rappresentare proprio il risultato della procedura di esame congiunto prevista dalla legge, né la comunicazione preventiva deve enunciare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, essendo la loro individuazione rimessa all'accordo sindacale o, sussidiariamente, alla legge, sicché solo la violazione dei criteri individuati da dette fonti può determinare l'illegittimità del recesso.