Cassazione Civ., sez. lavoro n. 30673 del 27 Novembre 2018
Ai fini della configurabilità del mobbing l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti, bensì dell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, diventa sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti, la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Mobbing: nozione ed orientamenti giurisprudenziali
2. Tutele processuali del lavoratore
3. Risarcimento del danno e termine di prescrizione
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797