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Cass. civ., sez. Lav., 26 novembre 2018, n. 30548
In materia di trasferimento di ramo d'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c., costituisce elemento essenziale l'autonomia funzionale, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente.