Cassazione Civ., sez. lavoro n. 29646 del 16 Novembre 2018 -COMMENTO (PDF -12 pagine)
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Fonti legislative e contrattuali: infortunio sul lavoro
2. Orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento della malattia professionale e di valore da attribuire alla conciliazione
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 29445797