Cass. Civ., sez. lavoro Ordinanza n. 25740 del 15 Ottobre 2018 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
Ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., il giudice, nel caso in cui abbia riscontrato che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, deve verificare se l'indennità di cessazione del rapporto, nella misura calcolata sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva, possa considerarsi o non "equa", nel senso di compensativa anche del particolare merito dell'agente emergente dalla suddetta circostanza di fatto, tenendo peraltro conto del limite del comma 3 dell'art. 1751 c.c., applicabile alla quantificazione secondo equità dell'indennità in esame.
IL CASO
IL COMMENTO
1.Fonti legislative e contrattuali: indennità in caso di cessazione del rapporto
2. Orientamenti giurisprudenziali in merito al contratto di agenzia ed indennità
IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA
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