Cass. Civ., sez. lavoro Sentenza n. 26210 del 18 Ottobre 2018 -
Con riferimento alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all'interno della RSU, può anche singolarmente indire l'assemblea prevista dall'art. 20 della l. n. 300/1970, ma entro i limiti e le condizioni previste dell'autonomia collettiva. Non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) costituita ai sensi dell'art. 19 della l. n. 300/1970 sono stati attratti e si sono disgregati all'interno della RSU. La conclusione non muta neppure alla luce del TU sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, nonostante l'esplicito richiamo al principio di maggioranza, il quale deve ritenersi compatibile con la concorrente legittimazione anche singola a richiedere l'assemblea, nella misura in cui la stessa sia desumibile dal volere dell'autonomia collettiva.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Fonti legislative e contrattuali in materia di diritto di assemblea
2. Orientamenti giurisprudenziali in merito al diritto di convocare l’assemblea
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797