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Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2018, n. 26016
L'art. 508 del d. Igs. n.297 del 1994 stabilisce che è possibile svolgere l'esercizio delle libere professioni da parte dei docenti delle scuole pubbliche solo alle seguenti condizioni: a) all'autorizzazione del dirigente scolastico o del preside; b) all'assenza di pregiudizio per l'attività d'insegnamento; c) alla condizione della compatibilità tra libera professione e orario di servizio, comprensivo delle ore dedicate ad attività propedeutiche e collaterali all'insegnamento