Cassazione civile Ordinanza n. 22089 del 11 Settembre 2018 COMMENTO (PDF 10 pagine)
L'Amministrazione finanziaria, in caso di accertamenti effettuati su conti correnti bancari, anche di terzi, purché riferibili al contribuente sottoposto ad indagine, soddisfa l'onere probatorio a suo carico attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti suddetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria siano estranei ad operazioni imponibili, avvalendosi di una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Gli accertamenti bancari, ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 7, Decreto IVA e dell' art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973.
2. L’ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797