Trib. Perugia, sez. lavoro, n 369 del 10 Ottobre 2018 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
Va dichiarata la nullità del patto di non concorrenza post contrattuale per indeterminabilità ex ante del compenso pattuito quale corrispettivo della limitazione d'attività posta a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. A tale riguardo, va evidenziato che l'art. 2125 c.c prevede che il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
IL CASO
IL COMMENTO
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Isbn: 2499-5797