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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 01 ottobre 2018, n. 23781
Se è vero che nel licenziamento collettivo è legittima l'applicazione del criterio di scelta costituito dal possesso, da parte del lavoratore, dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, è anche vero che far operare qualsiasi criterio di scelta prima e indipendentemente dagli ambiti professionali nei quali si siano individuati degli esuberi equivale a rendere il criterio di scelta non più un parametro di limitazione del danno (questa è la funzione essenziale dei criteri, dall'Accordo interconfederale del 1965 in avanti) all'interno dei bacini di esubero ma, né più, né meno, che la funzione stessa dell'operazione di riduzione di personale.