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Scheda informativa clienti sul congedo per cure ai lavoratori invalidi (formato word personalizzabile - 4 pagine)
Per quanto disposto al comma 1 dell’art. 7 del D.lgs. n. 119 del 18/7/2011, che ha introdotto una novità rispetto alla disciplina previgente, i dipendenti pubblici e privati che siano mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni previa domanda da presentare al datore di lavoro.