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Ai sensi dell’art. 50 del DL 331/1993 i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità Europea (o da questo provenienti) effettuati a titolo non traslativo della proprietà (c/lavoro, c/deposito, c/visione ecc.) devono essere annotati in un apposito registro fiscale.
Questo per vincere la presunzione di cessione o di acquisto dei beni che si trovano o non si trovano nel luogo di esercizio dell’attività.
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