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Corte d'Appello Tribunale di Roma, sez. lavoro,Sentenza n. 3449 del 01 Ottobre 2018 COMMENTO (PDF 14 pagine)
Essendo l'iscrizione ad INARCASSA preclusa agli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, gli architetti e ingegneri dipendenti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS e versare ad INARCASSA il contributo integrativo.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Libero professionista e l’art. 2 della l. 335/1995: iscrizione alla Cassa ed alla gestione separata Inps
2. Orientamenti giurisprudenziali conformi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797