Cass. civ., sez. VI lav., Ordinanza n. 23891 del 02 Ottobre 2018 - Commento (PDF 12 pagine)
In tema di esercizio dei diritto di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992, la fruizione del permesso da parte dei dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto, in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un'assistenza comunque prestata. L'uso improprio del permesso può integrare, secondo le circostanze dei caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione espulsiva.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 33, comma 3, della l. 104/1992: permessi e modalità
2. Licenziamento ed uso improprio dei permessi: orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797