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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 10 settembre 2018, n. 21945
Devono essere considerati subordinati i rapporti formalmente svolti in regime di collaborazione occasionale sulla base delle caratteristiche del lavoro subordinato, ad esempio: della eterodirezione, del computo orario della retribuzione, della assenza del rischio di impresa, della messa a disposizione delle energie lavorative anche nei periodi tra una prestazione e l'altra