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Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22079
Con l'art. 1, secondo comma, D.lgs. n. 368/2001, viene precisato un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" del termine finale, che devono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività, spettando poi ai giudice di merito accertarne la sussistenza, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro.