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Cass. civ., sez. VI., ord., 28 agosto 2018, n. 21262
In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo o da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare, previsto a pena di decadenza.