Cassazione Civile – Sezione III Sentenza n. 20998 del 23 Agosto 2018 COMMENTO (PDF -10 pagine)
I beni costituiti nel Fondo Patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia stato quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi, non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. Al riguardo, l’onere della prova è a carico di chi sostiene l’impignorabilità dei beni.
IL CASO
IL COMMENTO
Premessa
La decisione
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797