Cass. civ., sez. lavoro n. 21516 del 31 Agosto 2018
L'uso della bicicletta privata per il tragitto "luogo di lavoro -abitazione" può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione a diversi fattori come le esigenze di salute del lavoratore, il costume sociale, la tendenza presente nell'ordinamento e rivolta all'incentivazione dell'uso della bicicletta ecc. Resta invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Infortunio in itinere: nozione
2. Uso della bicicletta per andare al lavoro è legittimo?
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797