Cassazione civile Sentenza n. 21299 del 29 Agosto 2018 COMMENTO (PDF - 6 pagine)
In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo, la norma di cui all' art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979, da un lato opera un rinvio recettizio all' art. 38 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, e, dall'altro, impone che le garanzie ivi previste devono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato soddisfatto come indicato, occorrendo altrimenti versare all'Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate. Le garanzie in parola sono, invero, volte ad assicurare il recupero di quanto dovuto all'Erario qualora sia accertata, successivamente all'estinzione del credito mediante compensazione, la mancanza dei presupposti giustificativi. L'omessa (o tardiva) presentazione della garanzia integra, pertanto, un comportamento di omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza, oggettivamente sanzionabile ex art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997
IL CASO
IL COMMENTO
1. Compensazioni IVa di gruppo
2. La sentenza annotata
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Isbn: 2499-5797