Cass. civ., sez. lavoro n. 19932 del 27 Luglio 2018 - COMMENTO (PDF 10 pagine)
In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali, non può beneficiare dell'esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza. Assume dunque rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Società partecipate e natura giuridica
2. Esenzione contributiva, società partecipate e nozione di natura pubblica
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797