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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 11 luglio 2018, n. 18262
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, in merito alla necessità di non prescindere dalla volontà dei contraenti, con la precisazione che, se pure sotto questo profilo va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, questo però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse, del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2); in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente.