Cass. civ., sez. lav. n. 19732 del 25 Luglio 2018 COMMENTO (PDF - 12 pagine)
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla l. n. 92 del 2012 prevede di regola la corresponsione di un'indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria.
IL CASO
IL COMMENTO
1.Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: valutazione del giudice e criteri di scelta
2. Regime sanzionatorio
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797