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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 18 giugno 2018, n. 16035
L'art. 51, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917», debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori trasferisti sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.