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Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2018, n. 15885
Il trasferimento disposto in sedi lontane e disagiate, rispetto all'unità produttiva di appartenenza, non è di per sé circostanza tale da implicare l'illegittimità del relativo provvedimento, in assenza di prove contrarie, che non sono state allegate dai lavoratori; di conseguenza, il rifiuto al trasferimento comporta il licenziamento disciplinare, in violazione dei principi di correttezza e buona fede