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Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 2018, n. 16024
Il termine di decadenza di 30 giorni ai fini dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione decorre dal momento in cui il lavoratore ha conoscenza – effettiva e completa – della sentenza di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, potendosi ritenere a tal fine sufficiente anche la notificazione – operata dallo stesso lavoratore – della sentenza, ai fini esecutivi della stessa nel capo relativo al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo