Cass. civ., sez. VI lavoro Ordinanza n. 18164 del 20 Luglio 2018 (PDF - 10 pagine)
Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni 'stressogene' che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possano ricondurre a questa forma di danno, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Mobbing: nozione ed orientamenti giurisprudenziali
2. Straining e mobbing: differenze
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797