Cassazione Civile Ordinanza n. 16625 del 25 giugno 2018 - Commento (PDF - 8 pagine)
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell' art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, (applicabile "ratione temporis"), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all'entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In merito poi alle modifiche apportate dal d.lgs. 158/2015, in tema di sanzioni tributarie, il principio del favor rei non è automaticamente applicabile. Ad affermarlo la Suprema Corte con Ordinanza n. 16625 del 25 giugno scorso.
IL CASO
IL COMMENTO
1. ACCERTAMENTO SINTETICO: LA PROVVISTA DI TERZI VA SEMPRE PROVATA
2. L’ORDINANZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797