Cass. civ., sez. lav. n. 17358 del 03 Luglio 2018 COMMENTO (PDF 10 pagine)
Il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità per essere già avvenuta con esito positivo la sperimentazione del rapporto tra le parti, non è sottratto all'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, sicché la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro è quella prevista dall'art. 18 st.lav. ove il datore di lavoro non alleghi e dimostri l'insussistenza del requisito dimensionale, ovvero quella riconosciuta dalla l. n. 604 del 1966, in difetto delle condizioni necessarie per l'applicabilità della tutela reale.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Patto di prova: funzione
. Recesso, patto di prova e normativa da applicare
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797