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Cassazione Civile – Sezione Tributaria Ordinanza n. 13639 del 30 Maggio 2018 COMMENTO (PDF 10 pagine)
Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall'apertura della successione – l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario. Pertanto, condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti, è che quest’ultimo abbia accettato l'eredità.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Successione: le regole generali
2. L'ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797