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Cass. civ., sez. VI lavoro Ord. n. 13181 del 25 Maggio 2018 - COMMENTO (PDF - 8 PAGINE)
Nel caso in cui le condizioni per avere diritto alla pensione si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l'insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l'emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (art. 18 della l. 300/1970), (che ha il valore di un accertamento che il rapporto è continuato inalterato e che sono operative le rispettive reciproche obbligazioni), mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di un valido (e diverso) atto di recesso.
Isbn: 2499-5797