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Cass. civ., sez. IV lav., ord., 28 maggio 2018, n. 13267
Un certificato medico, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 2 del d.l. 663/1979 se idoneo a giustificare l'assenza dal lavoro per infermità e quindi a costituire valida dispensa dall'obbligo di prestazione lavorativa, non può non avere equivalente valore per consentire la possibilità di esercizio di un diritto, quale quello, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per la documentata infermità.