Cass. civ., Sezioni Unite sentenza n. 12568 del 22 Maggio 2018 COMMENTO (PDF - 12 pagine)
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Atto di recesso prima supermento del periodo di comporto è inefficace o nullo?
1.1. Orientamento giurisprudenziale conforme
2. Tempestività del recesso per supermento del periodo di comporto
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797