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Cass. civ., sez. lavoro sentenza n. 13267 del 28 Maggio 2018 COMMENTO (PDF 6 pagine)
Un certificato medico, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 2 del d.l. 663/1979 se idoneo a giustificare l'assenza dal lavoro per infermità e quindi a costituire valida dispensa dall'obbligo di prestazione lavorativa, non può non avere equivalente valore per consentire la possibilità di esercizio del diritto di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per la documentata infermità.
Isbn: 2499-5797