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Cass. civ., sez. VI Lav., ord., 22 maggio 2018, n. 12560
Il riconoscimento dei benefici contributivi, disciplinato dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991 in favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità, è escluso ove ricorrano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" tra l'impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, dovendosi intendere tale locuzione riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi