Cassazione civile Ordinanza n. 11628 del 14 Maggio 2018 COMMENTO
In materia di IVA, l'esposizione di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne deriva che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 Codice civile - e non al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Rimborso IVA ed effetti dell'indicazione in dichiarazione
2.L' ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797