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Cass. civ., sez. lav., 02 maggio 2018, n. 10431
L'art. 8, commi 2 e 4, della I. n. 223 del 1991, si applica alle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi; di conseguenza il diritto ai benefici va escluso ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda.