Cassazione civ., sez. lavoro sentenza n. 10431 del 02 Maggio 2018 COMMENTO (PDF 12 pagine)
In caso di passaggio di azienda, realizzatosi attraverso un contratto di affitto, il nuovo datore di lavoro non può fruire delle agevolazioni previste per l’assunzione dei lavoratori in mobilità (art. 8 della legge n. 223/1991, ora abrogato) già in forza presso il precedente datore di lavoro. Infatti i benefici in esame non possono essere riconosciuti ove tra due imprese sia intervenuto un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Trasferimento d’azienda: nozione
2. Benefici contributivi ed art. 8, comma 4, della l. 223/1991: passaggio di azienda
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797