Cassazione civile Ordinanza n. 8089 del 3 Aprile 2018 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
In caso a notifica a mezzo posta privata del ricorso tributario di primo grado è inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti. Sul punto infatti esiste l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. L’abrogazione di tale esclusiva, avvenuta con l’art. 1, comma 57, lett. b) della legge 124 del 2017, è avvenuta solo a decorrere 10 settembre 2017 e necessita ancora della relativa attuazione con il rilascio delle licenze individuali agli operatori privati.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Notifica di atti processuali con correire privato: indirizzi giurisprudenziali
2. L' ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797