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Cass. civ., sez. VI lav., 24 aprile 2018, n. 10279
L'annotazione delle date dei vari sbarchi sul libretto di navigazione, nonché le indicazioni inserite nei fogli di liquidazione delle spettanze consegnati al marittimo in occasione dell'ultimo sbarco non integrano il requisito necessario della forma scritta del licenziamento, in quanto, pur potendo la volontà di recesso essere anche espressa in forma indiretta ed implicita senza l'obbligo di adoperare formule sacramentali, tuttavia, poiché l'atto del licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, la manifestazione di volontà deve comunque risultare chiara ed univoca, in modo da rendere riconoscibile da parte del destinatario, senza possibilità di dubbi od incertezze, l'intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto.