Cassazione civ., sez. VI lavoro Ordinanza n. 10427 del 02 Maggio 2018 COMMENTO (PDF - 8 pagine9
L'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché, come nella specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. 388/2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lettera A) della medesima norma, la quale concerne le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 118, comma 8, della l. 388/2000: evasione o omissione in caso di mancata denuncia di versamento contributivi
1.1. Onere della prova e datore di lavoro
2. L'ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA
Isbn: 2499-5797