Cassazione civile, sez. lavoro sentenza n. 9237 del 13 Aprile 2018 - COMMENTO (PDF 10 pagine)
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Pensione di reversibilità ed art. 22 della l. 903/1965
1.1. Requisito della “vivenza a carico"
1.2. Orientamento giurisprudenziale conforme
2. Pensione di reversibilità al figlio disabile e L. 111/2011, c.d. Riforma Fornero: novità
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797