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Con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 la Corte Costituzionale, intervenendo sull’art. 92, comma 2 , cpc, come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162/2014, ha affermato che il giudice civile, nel caso di soccombenza di una parte, può compensare le spese di giudizio, in parte o per intero, non soltanto in caso di novità della questione trattata o di mutamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando susssistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni“.