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Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2018, n. 8972
I benefici degli sgravi contributivi per l'assunzione dalle liste di mobilità «non possono spettare al datore di lavoro tenuto ad un obbligo di riassunzione nei confronti dei lavoratori già licenziati che lavoravano presso la stessa azienda»